STATUTO ASSOCIATIVO


STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione – Denominazione – Logo – Sede

Art. 1 In relazione all’Atto Costitutivo allegato è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “C.C.B.Assisi” ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 L’associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si potranno rendere necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

Art. 4 Il logo dell’associazione è il suddetto: la variante che potrà essere adottata sarà legata alla Città o Paese in cui svolge le attività ed alla dicitura centro o chiesa in base ai servizi svolti Es.(Chiesa Cristiana Biblica Assisi)o(Centro Cristiano Biblico Assisi). Il sito di riferimento è www.ccbassisi.it

Art. 5 L’associazione è costituita con Sede in Via Alberto Tacconi,3 Assisi, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del presidente.

Valori – Finalità e Scopi

Art. 6 L’associazione fonda i suoi valori e la motivazione di ogni sua attività nei principi derivanti dalla fede Cristiana Evangelica. L’associazione riconosce i valori presenti nel Vangelo come propri, considerando allo stesso tempo parte fondante della propria sussistenza i principi alla base della Costituzione italiana, ravvisati nel valore, nella promozione, nella dignità e nel rispetto di ogni persona, ad ogni livello ed in ogni sfera del vivere civile. L’Associazione desidera allo stesso tempo disporsi nel massimo rispetto e nella massima collaborazione delle varie Amministrazioni, a livello locale, regionale e nazionale, allo scopo di poter fare la propria parte nel raggiungimento di un progresso sia materiale che spirituale della Nazione, (Art. 4, Comma 2 della Costituzione italiana). L’associazione intende lavorare e contribuire al Benessere della Società intera, in ogni suo aspetto, credendo nell’alto valore della contribuzione responsabile di ognuno alla vita sociale. L’associazione intende inoltre considerare come concetto di Benessere, lo sviluppo e la crescita, ad ogni fascia di età, di uno stato di coscienza e di responsabilità sociale reciproca, nonché una crescente comprensione ed applicazione dei Diritti Umani, ed infine una considerazione di ogni uomo e di ogni donna come valore, nell’interezza del suo essere Bio-Psico-Sociale. L’associazione ritiene importante, oltre alla condivisione dei suddetti valori generali, anche la condivisione dei principi evangelici sotto indicati. Tali Principi evangelici non saranno ritenuti comunque come discriminanti della possibilità di collaborare con l’Associazione.

Art. 7 Principi evangelici:

  • Sola Scrittura
  • Sola Grazia
  • Sola Fede
  • Solo Cristo
  • Solo a Dio la gloria

 

Art. 8 (Missione spirituale) L’associazione si propone attraverso la sua rete ed il suo Staff, di promuovere il raggiungimento della propria visione attraverso svariate attività una tantum e continuative, sia a livello locale che nazionale ed internazionale, allo scopo di lavorare per la crescita spirituale secondo la visione che Dio ha per la Sua Chiesa.

Art. 9 (Visione spirituale) Desideriamo riportare le persone ad un sano e giusto rapporto con Dio, ad una fede non finta, sincera e personale ed alla manifestazione visibile dell’opera dello Spirito Santo che produce amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo.

Art. 10 (Obiettivo spirituale) Sull’esempio di Gesù Cristo vogliamo formare ed inviare persone per il servizio sociale ed ecclesiale affinché l’opera di Cristo possa essere conosciuta e vissuta in ogni città o stato.

Art. 11 L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Art. 12 L’Associazione si prefigge di lavorare verso tutte le fasce di età favorendo quelle più deboli, considerando ogni campo di intervento sociale come possibile campo di azione.

Attività

Art. 13 L’associazione realizza i propri scopi tramite le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

  1. promuovere rapporti interpersonali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
  2. avere attenzione verso qualsiasi situazione di bisogno presente sul territorio regionale e nazionale;
  3. attuare Progetti di Banco alimentare,
  4. attuare Progetti di Pronto intervento Sociale,
  5. creare Punti di raccolta e distribuzione materiali di bisogno,
  6. creare Punti di incontro per adolescenti – bambini – giovani – anziani,
  7. creare Punti di Ascolto per coppie in difficoltà e problematiche familiari,
  8. effettuare Consulenza per problematiche di ansia ed attacchi di panico,
  9. effettuare Corsi di formazione specifici, (in ambito sociale e sanitario),
  10. creare percorsi e materiali di promozione al rispetto degli altri, delle Istituzioni e dell’ambiente,
  11. Costruire e promuovere percorsi di formazione ed educazione alla legalità,
  12. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari,
  13. attività di formazione socio-culturale: istituzioni di gruppi di studio, di lavoro e di ricerca, corsi di formazione, momenti di discussione e d’incontro, atti alla formazione dei Soci stessi dei collaboratori, e di chiunque ne voglia far parte volontariamente,
  14. attività editoriale: pubblicazione di News online e di altro materiale tramite il proprio sito: ccbassisi.it, pubblicazione di video inerenti conferenze e seminari, pubblicazione e promozione di materiale audio-video e cartaceo inerente gli scopi associativi, attività promozionale dell’Associazione tramite i propri Social Network e la diffusione di Newsletter,
  15. attività di collaborazione: partecipazione promozionale o di collaborazione a qualsiasi livello con altre Associazioni ed Organizzazioni che riconoscano e rispettino i valori, i principi e le finalità qui indicate.

Art. 14 L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. Potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 15 L’associazione si prefiggerà sempre di valutare qualsiasi Progetto fornito da terzi

Art. 16 L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati; l’associazione si impegna al sostegno, qualora ci fossero disponibilità di fondi e sotto delibera del consiglio direttivo, finanziario totale o parziale, una tantum o continuativo di Missionari aderenti all’associazione.

Collaborazioni – Convenzioni

Art. 17 Per il perseguimento dei propri scopi potrà quindi anche aderire, se ritenuto utile, ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 18 L’associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare anche della collaborazione con gli Enti locali, attraverso la stipula di apposite Convenzioni.

 Soci

Art. 19 Possono diventare soci Dell’associazione, tutti coloro che, a prescindere dall’età, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. Possono quindi far parte dell’associazione in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono senza riserve nello Statuto e nei suoi Principi fondanti, ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le Associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Art. 20 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.

Art. 21 i soci sono identificati in Soci Fondatori, Soci ordinari, Soci Transitori e Soci Sostenitori

  1. Soci Fondatori:

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo.

I Soci Fondatori, in quanto tali sono parte costituente a tempo illimitato del Consiglio Direttivo.

  1. Soci Ordinari:

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando la specifica quota annuale relativa al tesseramento, stabilita dal Consiglio stesso.

  1. Soci Transitori:

Sono Soci Transitori le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che usufruiscono temporaneamente dei servizi dell’associazione e versando la specifica quota mensile relativa al periodo del servizio ricevuto

  1. Soci Sostenitori:

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione mediante conferimento di denaro o attività svolte in natura.

Art. 22 i soci Fondatori sono gli unici che possono approvare le attività e le eventuali variazioni dello statuto, valutando le richieste dei soci ordinari e le eventuali votazioni, i soci ordinari hanno uguali diritti: diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.  Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’associazione, in tal caso eventuali donazioni o quote versate non verranno restituite. I soci Transitori e Sostenitori non hanno diritto di voto ma possono volontariamente assistere alle assemblee ed hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative.

Art. 23 Tutti i Soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 24 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 25 La qualità di Socio si perde:

  1. per decesso;
  2. per recesso volontario;
  3. per esclusione.

Art. 26 Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure contravvengano fattivamente ai Principi ed agli Scopi sociali definiti nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti. La perdita di qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 Come specificato all’Art. 21 possono aderire all’associazione in qualità di Soci Sostenitori ed Onorari tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti, o vengano riconosciute tali (Onorari), per particolari motivi. Entrambi le tipologie non hanno però diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 28 Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci Ordinari,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. il Collegio dei Revisori dei Conti, (se e quando previsto dall’Assemblea)
  4. il Collegio dei Probiviri, (se e quando previsto dall’Assemblea)

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci Ordinari

Art. 29 L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci ordinari. L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Art. 30 Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di comunicazione a tutti i Soci interessati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 31 L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 32 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.  È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 33 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano giudizi su loro eventuali responsabilità, i Consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea, che verrà girato poi ai soci Ordinari per conoscenza.

Art. 34 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • procede alla nomina dei Consiglieri rinnovabili e degli altri Organi, determinandone previamente il numero dei componenti;
  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  • discute e approva gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • decide sulla decadenza dei soci, secondo quanto previsto;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 35 Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Art. 36 L’Assemblea straordinaria discute sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria discute in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, (rimanendo valevole il principio della seconda convocazione).

Art. 37 In relazione all’Assemblea dei Soci Ordinari sarà effettuata l’Assemblea aperta dei Soci, comprendente anche Soci Sostenitori e Onorari: essa vale come ulteriore momento di confronto e di condivisione, oltre ad un valore informativo e promozionale; verrà convocata nello stesso giorno di quella dei Soci Ordinari, ma in seduta precedente, ed in essa non avrà luogo alcuna votazione.

Consiglio Direttivo

Art. 38 Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri, di cui 2 Soci Fondatori e 2 Soci rinnovabili nominati dall’Assemblea; esso dura 1 anno e i suoi componenti sono rieleggibili, può essere rinnovato prima della sua scadenza nel caso in cui i soci fondatori lo ritenessero non efficiente

Art. 39 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai Probi Viri, se e quando previsti. La convocazione è fatta tramite comunicazione almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi, per alzata di mano.

Art. 40 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il Presidente, Vicepresidente, Economo, Segretario e le cariche ritenute utili al funzionamento dello stesso, (con relativa approvazione dell’Assemblea),
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci secondo quanto previsto;
  • guida e controlla i gruppi ed i settori di lavoro e lo svolgersi delle varie attività.

Art. 41 In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga indicendo elezioni suppletive per i membri da sostituire.  Al momento delle elezioni dei Consiglieri, fin dalla prima votazione, verrà posta in discussione all’Assemblea l’eventuale incompatibilità o meno di tale carica in relazione a quella di Responsabile di altra Organizzazione, Assemblea, Ente e via dicendo, rimettendo il parere di ammissione alla carica di Consigliere, prima all’Assemblea, ed eventualmente al Collegio dei Probi Viri.

Il  Presidente

Art. 42 Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Presidente ha il compito di vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione; determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze relative all’associazione e agli associati, nonché promuovere la sinergia, la collaborazione, il rispetto e la proattività di tutti gli associati con il costante riferimento ai Valori ed agli Scopi dell’Associazione.

 L’Economo

Art. 43 L’Economo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione in relazione all’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.  Stanti gli ordinari compiti affidati all’Economo è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari, con preventiva e specifica delega del Presidente. Ha potere di azione nei suddetti ambiti e di relativa firma per conto dell’Associazione, solo ed esclusivamente su relativa delega, la quale potrà essere rinnovata ogni volta con nuove specifiche e determinazioni.

 Il Segretario

Art. 44 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, in collaborazione con l’eventuale Moderatore nominato all’occasione. Il Segretario svolge inoltre tutte le mansioni amministrative e burocratiche utili al progresso ed allo svolgersi delle attività associative; collabora in stretto rapporto con il Presidente e l’intero Consiglio. Effettua tutte le attività utili al passaggio delle informazioni e delle comunicazioni; collabora con il Presidente e con il Vice nella gestione dei Capigruppo relativi ai vari settori di attività. Si occupa di collaborare specificamente con l’Economo per le relative questioni. Collabora strettamente con l’eventuale Responsabile del settore Comunicazioni e le altre eventuali cariche Consiliari.

 Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 45 Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario; sarà eletto ed attivato solo su segnalazione del Consiglio o della maggioranza degli associati. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 46 Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da consegnare al Consiglio.

 Collegio dei Probiviri

Art. 47 Il collegio dei Probiviri sarà eletto ed attivato solo su segnalazione del Consiglio o della maggioranza degli associati; esso costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’associazione. I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Compiti del Collegio dei Probiviri:

  • Formulare una decisione entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche Socio, per controversie interne all’associazione; la loro decisione è inappellabile;
  • i 30 giorni si andranno a contare dopo 5 giorni di tempo in cui il Consiglio dovrà essere messo a conoscenza del ricorso e potrà quindi esprimere un proprio parere, tentando di risolvere la questione dopo attento esame,
  • esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio nei casi previsti.
  • esprimere il proprio parere irrevocabile, in caso di sussistente notifica di incompatibilità alla carica di Consigliere, dopo il parere Assembleare.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 48 L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, (unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori se previsto) presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 49 Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative e contributi di simpatizzanti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi  convenzionati;
  6. proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  8. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 50 Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
  3. donazioni, lasciti o successioni;
  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 51 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 52 l’associazione ha durata illimitata.

Art. 53 l’associazione può essere sciolta solo per gravi motivazioni oggettive e condivise all’unanimità dai Soci Fondatori, con il pieno consenso del numero completo dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo, tramite un documento scritto e votato a maggioranza assoluta.  Per la devoluzione del patrimonio sarà deciso dal Consiglio Direttivo, tramite un documento scritto e votato a maggioranza assoluta.

Art. 54 In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Norma finale

Art. 55 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Assisi 16/11/2015